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Il Cliente può presentare ricorso all’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti professionali) e i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamenti agli art. 18-bis e 18-ter del TUF, relative alla violazioneda parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività disciplinata dalla parte II del TUF, incluse le controversie oggetto del regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell’ambito dell’operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro 500.000. Sono esclusi dalla cognizione dell’Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra descritti e quelli che non hanno natura patrimoniale.
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Il diritto di ricorrere all’Arbitro stesso non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
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I reclami ricevuti verranno valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisione assunte dall’ACF e che, in caso di mancato accoglimento, anche parziale di tali reclami, all’investitore verranno fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso dell’Arbitro.
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