30 giugno 2014: attenzione alle minus fiscali del dossier titoli
E’ stato approvato in via definitiva il decreto legge 66/2014, che ha modificato il regime di tassazione delle rendite finanziarie, elevando l’aliquota dal 20 al 26%, a partire dal 1/7/2014, sia sui “redditi da capitale” (cedole, dividendi) che sui “redditi diversi” (capital gain), con la sola eccezione dei Titoli di Stato della Comunità Europea (ed equiparati) che mantengono l’aliquota agevolata del 12,5%.
In questo sede vogliamo porre l’attenzione sul trattamento delle minusvalenze storiche, ed in particolare sulla necessità di massimizzare il loro impiego per la riduzione del carico fiscale sulle “plusvalenze latenti” (cioè quelle eventualmente presenti sui titoli valorizzati a prezzi di mercato correnti, ma non ancora realizzate) attraverso il meccanismo di compensazione (regime di risparmio amministrato).
Nella tabella vengono riassunte le percentuali di utilizzo delle minusvalenze eventualmente presenti nello “zainetto fiscale” dell’investitore, in funzione delle tre opzioni praticabili :
| PERCENTUALE DI UTILIZZO DELLE MINUSVALENZE PER LA COMPENSAZIONE DI “PLUS LATENTI” | |
| 1) COMPENSAZIONE per AFFRANCAMENTO DOSSIER TITOLI AL 30/06/2014 (EX D.L. 66/2014)2) COMPENSAZIONE DI SINGOLE PLUS REALIZZATE ANTE 30/06/2014 (regime attuale) | 3) COMPENSAZIONE DI SINGOLE PLUS REALIZZATE DOPO IL 30/06/2014 (nuovo regime) |
| – Minus realizzate prima del 31/12/2011 : utilizzabili al 62,5% (=12,5% / 20%)- Minus realizzate tra il 01/01/2012 e 30/06/2014 : utilizzabili al 100% (=20% / 20%) |
– Minus realizzate prima del 31/12/2011 : utilizzabili al 48,08% (= 12,5% / 26%)- Minus realizzate tra il 01/01/2012 e 30/06/2014 : utilizzabili al 76,92% (= 20% / 26%) |
A prima vista, sembrerebbe utile sfruttare le opzioni 1 (affrancamento) e 2 (compensazione ante 30/06/2014), allo scopo di massimizzare le percentuali di recupero delle minusvalenza rispetto all’opzione 3 (compensazione post 30/06/2014).
In realtà, si possono avere differenti fattispecie in grado di alterare i calcoli di convenienza.
Ricordiamo che l’affrancamento (opzione1) deve essere realizzato obbligatoriamente sull’intero dossier titoli, mentre la compensazione delle singole plusvalenze (opzione2) si realizza attraverso operazioni di vendita dei singoli titoli:
1) Costi finanziari per anticipo pagamento tasse: nel caso di affrancamento (opzione1), se plusvalenze nette latenti sul dossier titoli sono molto più elevate delle minusvalenze storiche, il costo finanziario dell’anticipo nel pagamento delle tasse può rendere non conveniente l’operazione;
2) Costi di transazione : nel caso di singole compensazioni (opzione2), il maggior risparmio fiscale ottenibile deve essere applicato su importi tali da giustificare i costi delle operazioni (spese fisse + commissioni %);
3) Plus “vere” vs. “false” (bonds) : nelle obbligazioni con prezzo di acquisto (PA) inferiore a 100 e prezzo di mercato corrente (PM) maggiore di 100, è utile compensare soprattutto la parte di plusvalenza “vera” (PV, con PV = 100 – PA), poiché vi è una parte di plusvalenza “falsa” (PF, con PF = PM – 100) che è fisiologicamente destinata ad annullarsi all’approssimarsi della scadenza del titolo (rimborso a 100). Se quindi nel dossier titoli la somma di PF è ampiamente superiore a PV, l’affrancamento può non essere conveniente, soprattutto se scadenza dei titoli ricade entro i termini di scadenza delle minus storiche.
4) Scadenza minus storiche : se invece non vi sono plus “vere” sufficienti per compensare le minus storiche entro il loro termine di scadenza, può essere utile compensare la plus “false” attraverso l’affrancamento. Infatti, se le minus storiche vanno comunque perse, allora può essere utile crearne di nuove, di importo pari a PF : nell’affrancamento, i nuovi prezzi di carico fiscali saranno i prezzi di mercato al 30/06/2014.
5) Plus su Titoli di Stato : considerare che le minus applicate alla compensazione di plusvalenze su Titoli di Stato comportano risparmi fiscali inferiori.
6) ETF nuovo regime, no plusvalenze : da ricordare inoltre la modifica introdotta con il d.lgs. n.44/2014, secondo la quale dal 9 aprile 2014 sugli ETF la differenza “Prezzo Vendita – Prezzo Acquisto”, se negativa sarà considerata “reddito diverso” (quindi darà luogo a Minusvalenze compensabili, inserite nello “zainetto fiscale”), se positiva sarà considerata “reddito di capitale” (e quindi sarà una plusvalenza NON compensabile con le minus storiche).
Come si vede, la scelta tra le diverse opzioni comporta l’incrocio di diverse variabili, tale da rendere impossibile a priori una valutazione di convenienza, che dovrà essere effettuata sulla base delle caratteristiche del singolo dossier titoli e dello “zainetto fiscale” di ciascun Cliente.
TEMPI : mentre l’opzione 2 (singole compensazioni) va effettuata entro il 30/06/2014, per l’opzione 1 (affrancamento) è possibile inoltrare domanda all’Intermediario entro il 30/09/2014, a valere sui titoli presenti al 30/06 ed in essere al momento della domanda (attenzione dunque ad eventuali scadenze tra il 30/06 ed il 30/09).
Con l’aliquota al 26%, trascurare la gestione delle minusvalenze presenti nello “zainetto fiscale” dei Clienti può diventare una negligenza davvero molto costosa.
Synesis Capital offre agli Studi Commercialistici la realizzazione su base continuativa di un servizio di valutazione periodica dello “zainetto fiscale” collegato ai dossier titoli dei Clienti. Per informazioni sulle modalità di implementazione del servizio, contattateci.

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